Last Updated on 11 Febbraio 2014 by Marco Gregorin
Nell’ambito della distribuzione, della vendita e dell'utilizzo di materiali e prodotti destinati all’edilizia, vige una recente normativa varata dal consiglio dell’Unione Europea di concerto con il parlamento.
Il regolamento 305/2011, adottato nel marzo di tre anni fa e automaticamente diventato vigente negli ordinamenti di tutti gli stati membri, ha introdotto una serie di novità sostanziali rispetto alla precedente normativa, la 89/106/CEE, rimasta in vigore per oltre vent’anni. Vediamo, dunque, nello specifico, quali sono le nuove prescrizioni apportate dal recente strumento legislativo.
Anzitutto, a differenza del 89/106/CEE, il nuovo Regolamento dei prodotti da costruzione si caratterizza principalmente per il suo essere legge comunitaria: dunque, vale automaticamente in tutti gli ordinamenti senza che i singoli stati debbano recepirlo. Questo ha portato inevitabilmente ad una auspicata uniformità della legislazione in materia di edilizia in tutto il contesto europeo.
A prescindere però dallo strumento normativo adottato, il nuovo regolamento si caratterizza per alcune innovazioni, quali l'integrazione delle precedenti prescrizioni per ciò che concerne i requisiti delle opere da costruzione, che passano da sei a sette: accanto alla resistenza meccanica e alla stabilità, ai requisiti di sicurezza in relazione agli incendi, alle norme previste in materia di igiene, salute e ambiente, a quelle relative a sicurezza e accessibilità nell’uso, ai dettami inerenti la protezione contro il rumore e a quelli relativi al risparmio energetico, viene dunque introdotto l’uso sostenibile delle risorse naturali.
Questo nuovo requisito, quindi, chiarisce la volontà dei legislatori europei che, attraverso il nuovo regolamento, hanno voluto attribuire al tema della sostenibilità ambientale un ruolo cardine, che si traduce concretamente nel fatto che tutte le opere di natura edilizia dovranno essere realizzate privilegiando materiali sostenibili, e dunque riciclabili. Questo vale naturalmente anche per le demolizioni, che vanno effettuate seguendo gli stessi criteri, affinché i materiali possano essere riutilizzati e reimpiegati.
Altre novità introdotte dal regolamento 305/2011 riguardano i sistemi di controllo finalizzati all’attestazione e alla marcatura CE, che si riducono da 6 a 5, ed un diverso iter previsto per ottenere tale attestazione. Infatti, il nuovo regolamento introduce la cosiddetta Dichiarazione di Prestazione, che sostituisce la precedente Dichiarazione di Conformità. Per l’ottenimento della marcatura CE, dunque, si dovrà fornire questo nuovo documento che definisce le specifiche del prodotto e che conterrà obbligatoriamente una serie di elementi in relazione all'essenza intrinseca del prodotto stesso: tipologia, sistema di valutazione, riferimenti alla normativa e all’eventuale documentazione tecnica, l’uso al quale il prodotto è destinato, le sue caratteristiche essenziali (altra novità importante apportata dal regolamento), le sue prestazioni in funzione degli usi previsti.
Con la redazione della Dichiarazione di Prestazione, il fabbricante si assume in sostanza la responsabilità del prodotto da costruzione, alla luce delle caratteristiche e delle prestazioni che lo stesso ha dichiarato. Tale documento inoltre va sempre reso in forma cartacea: in nessun caso, dunque, dichiarazioni in formato elettronico che pure potranno essere rilasciati, possono sostituire la copia fisica. Per ciò che concerne la lingua nella quale deve essere redatto il documento, il regolamento specifica che va utilizzata quella del paese in cui il prodotto è messo a disposizione, a prescindere dunque dalla lingua del produttore.
Per cogliere l’importanza del nuovo documento introdotto, si evidenzia come il regolamento preveda tassativamente che solo prodotti accompagnati dalla Dichiarazione di Prestazione potranno ottenere la marchiatura CE. Inoltre, per l’apposizione di marchiatura, lo stesso regolamento prevede delle prescrizioni ad hoc, come ad esempio l’obbligo di applicarla sui prodotti o sui loro imballaggi in maniera sempre visibile e di renderla indelebile.
La marchiatura CE dovrà dunque contenere obbligatoriamente un elenco di elementi previsti del Regolamento dei prodotti da costruzione, tra cui il numero che identifica l’organismo notificato, il nome del produttore, la sua sede legale, l'anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura, il codice che identifica il prodotto, le tecniche applicate per la sua produzione, l’uso al quale lo stesso è destinato, e molto altro ancora.